martedì 8 gennaio 2013

IVA NELLE CESSIONI IMMOBILI

Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina IVA nelle cessioni di fabbricati (art. 10, n. 8 – 8/bis – 8/ter DPR 633/72).

Dal 26 giugno 2012 il costruttore (o ristrutturatore) del fabbricato abitativo può applicare l’Iva sulla cessione degli immobili abitativi anche dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, a seguito di opzione da effettuare nell’atto di cessione dell’immobile.

Per le cessioni di fabbricati strumentali, da parte delle imprese costruttrici (o restauratrici) è innalzato da 4 a 5 anni il periodo per il quale la cessione è sempre soggetta ad Iva. Successivamente è stabilito un naturale regime di esenzione con possibilità di applicare l’Iva a seguito di esplicita opzione.

Il regime naturale di esenzione sarà applicato anche alle cessione eseguite a soggetti privati o a soggetti che detraggono l’imposta in misura inferiore al 25% (di solito soggetti esenti Iva come medici, case di riposo, ecc.).

Prespetti esemplificativi





lunedì 7 gennaio 2013

PERDITE SU CEDITI



Il D.L. 83/12 ha modificato l’art. 101, comma 5, del DPR917/86 (TUIR) rendendo più favorevole al contribuente la deduzione delle perdite su crediti stabilendo che “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”.

Il credito si considera di modesta entità  quando ammonta ad un importo non superiore a Euro 2.500 per la quasi totalità delle imprese (Euro 5.000 per le imprese con volume d’affari superiore a Euro 300.000.000 Art. 27,comma 10, D.L. 185/2008).


Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. 

La mancata corresponsione del debito da parte del cliente permette al creditore  di dedurre la perdita senza dover documentare le ragioni del mancato pagamento.
 

venerdì 4 gennaio 2013

FATTURA. NOVITA'0 2013

Il D.L. n. 216/12, recependo la direttiva 2010/45/UE ha modificato l’art. 21 del DPR 633/72. Le principali novità sul contenuto della fattura, riguardano l’obbligo di indicazione della partita Iva del cliente e la modalità di numerazione progressiva.
In attesa che il Ministero faccia chiarezza del significato di definizione di “numero progressivo che identifichi univocamente la fattura”, si potrebbero usare i seguenti metodi:

1. Utilizzare una numerazione progressiva per tutte le fatture senza l’azzeramento previsto alla fine di ciascun anno solare. In questo caso la prima fattura emessa nel 2013 dovrà seguire la numerazione dell’ultima emessa nel 2012.

2. Utilizzare una numerazione progressiva in ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di emissione della stessa. La numerazione della prima fattura emessa nel 2013 sarà 1/2013, con azzeramento alla fine dell’anno solare ed inizio con la n. 01/2014. 

E’, inoltre, essenziale che la numerazione attribuita (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione dell’anno n. 1/2013, n. 2/2013, ecc.) sia trascritta nel registro delle fatture previsto dall’art. 23, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633. Il citato art. 23 prevede “che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, il numero progressivo e la data di emissione di essa.

Integrazione del 10/01/2013: In data 10/1/2013 è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n. 1/E ha chiarito che la numerazione progressiva per anno solare, con indicazione della data di fatturazione (metodo utilizzato da sempre), è idonea a rendere univoca la numerazione della fattura.

martedì 26 giugno 2012

CEDOLARE SECCA

Principali novità a seguito della circolare nr. 20/E del 04/06/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

Mini sanatoria: Per i contratti esistenti alla data del 07/04/2012, il mancato invio della raccomandata può essere sanato entro il 30/09/2012.

Clausola contrattuale: Non è necessaria la raccomandata al conduttore se nel contratto di locazione è prevista la clausola di rinuncia all'adeguamento Istat. 

Comproprietario: Se un comproprietario non è indicato nel contratto, può esercitare autonomamente l'opzione per la cedolare secca, presentando il modello 69 e inviando la raccomandata al conduttore.

Revoca: La revoca dell'opzione per la cedolare secca può essere fatta con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in carta libera o utilizzando il modello 69.

Contratti 2012: Per i contratti di locazione stipulati nel 2012 non vi è obbligo di acconto per la cedolare secca.

Raccomandata al conduttore: La raccomandata inviata nel 2011 al conduttore conserva la sua efficacia fino a revoca o fino alla scadenza  del contratto.

venerdì 1 giugno 2012

CALCOLO IMU


giovedì 12 aprile 2012

COMPENSAZIONE CREDITI IVA

L'art. 8, comma 18, del DL 16/2012 ha previste che dal 1° aprile 2012 per poter utilizzare in compensazione un credito Iva superiore a € 5.000,00 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale o l'istanza infrannuale da cui emerge il credito.

Il precedente limite era fissato in € 10.000,00.

Per poter utilizzare crediti in compensazione per importi superiori a € 5.000,00 è necessario utilizzare i servizi Entratel o Fisconline.

resta immutato il limite di compensabilità di € 15.000,00 che opera se sulla dichiarazione annuale non è apposto il visto di conformità.

Vedi COMPENSAZIONI IVA: CHIARIMENTI




giovedì 22 dicembre 2011

A U G U R I

mercoledì 11 maggio 2011

DETRAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

L'art. 15, comma 1, lettera f) del DPR 917/86 prevede che il contribuente, dall'imposta lorda, può detrarre il 19% dei premi assicurativi relativi a:
  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
La detrazione è ammessa a condizione che:
  1. la durata del contratto sia superiore a cinque anni;
  2. non siano consentiti prestiti per i primi cinque anni.
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto almeno uno dei seguenti rischi:
  1. rischio morte;
  2. rischio invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante;
  3. rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per i contratti "misti", che prevedono l'erogazione sia in caso morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la detrazione spetta solo sulla parte del premio riferibile al caso morte. Tale circostanza dev'essere evidenziata dalla compagnia assicuratrice.

La detrazione compete nella misura massima di Euro 1.291,14 dei premi versati (risparmio fiscale max € 245,00).

Condizione fondamentale per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza fra il contraente e l'assicurato, mentre il beneficiario può essere anche una terza persona.

La detrazione spetta anche nel caso il cui in contraente-assicurato sia un familiare a carico.

Con la Circolare n. 17 del 18 maggio 2006, al punto 4, l'Agenzia delle Entrate ha previsto ulteriori casi di detrazione per premi pagati dai familiari fiscalmente a carico.
Il contribuente detrae i premi assicurativi nei seguenti casi:
  1. è contraente e assicurato;
  2. è contraente e assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico;
  3. contraente e assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico;
  4. contraente è un suo familiare fiscalmente a carico e assicurato è il dichiarante.

giovedì 28 aprile 2011

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

L'art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11.

Dette spese sono costituite dalle spese mediche, dalle spese di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche e dalle spese per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Le spese per l'acquisto dei farmaci sono quelle relative alle specialità medicinali, ai farmaci e ai medicinali omeopatici.

Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto scontrino parlante contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Con riferimento alla natura del prodotto le diciture "farmaco" o "medicinale" possono essere indicate anche attraverso sigle o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (OTC, SOP, Omeopatico, Ticket). Il contribuente non deve conservare la ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17/02/2010 n. 10).

Su indicazione del garante della Privacy, lo scontrino non dovrà riportare la denominazione commerciale dei medicinali, bensì il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) (Circolare del 30 luglio 2009 n. 40).

Non sono ammessi in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all'acquisto di integratori alimentari, prodotti fisioterapici, colliri e pomate (Risoluzione del 22 ottobre 2008 n. 396).

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista.
La Circolare del 23 Aprile 1981 n. 14, parte seconda, elenca una serie di terapie ed esami considerate spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati:
  • Esami di laboratorio;
  • Risonanza magnetica nucleare;
  • T.A.C.;
  • Elettroencefalogrammi;
  • Dialisi;
  • Sedute di neuropsichiatria;
  • Psicoterapia;
  • Controlli ordinari sulla salute della persona;
  • Ecografie;
  • Cobaltoterapia;
  • Chiroterapia;
  • Anestesia epidurale;
  • Spese per cure termali (con esclusione delle spese di soggiorno);
  • Inseminazione artificiale;
  • Amniocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale;
  • Iodio-terapia;
  • Elettrocardiogrammi ed ecocardiografia;
  • Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo.

L'agenzia delle Entrate con la Circolare 12 maggio 2000 n. 95, risposta 1.1.4, considera specialistiche anche le spese sostenute per la redazione di perizie medico-legali.

Per la detrazione delle prestazioni di fisioterapia, le prestazioni chiroterapiche e le prestazioni rese dal dietista è necessaria la prescrizione medica.

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici, compresi gli interventi di piccola chirurgia eseguiti ambulatorialmente (day hospital).

Le spese chirurgiche devono essere sostenute per "interventi ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, anche se dovuti ad eventi precedenti di vario genere (malattie tumorali, incendi, incidenti, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone" (Circolare del 23 aprile 1981 n. 14 e Circolare del 28 gennaio 2005 n. 4).

Sono, altresì, detraibili le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie per trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento. Tali spese sono detraibili se intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (Circolare del 01 giugno 1999 n. 122 risposta 1.1.6).

Per le spese sostenute da un anziano ricoverato in un istituto di assistenza, la detrazione spetta solo per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero (Detrazione per prestazioni Casa di Cura).

Le spese per acquisto di protesi sono quelle sostenute per la sostituzione di un organo naturale e quelle sostenute per l'acquisto di mezzi correttivi o ausiliari di un organo menomato nella sua funzionalità (Circolare del 23 aprile 1981 n. 14, parte II, lettera c).

Rientrano in questa categoria:
  • Stimolatori e protesi cardiache, pacemakers;
  • Occhiali da vista e lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino);
  • Liquido per le lenti a contatto;
  • Apparecchi di protesi oculistica;
  • Apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
  • Apparecchi per audiolesi;
  • Arti artificiali;
  • Apparecchi di ortopedia (comprese le scarpe e i tacchi ortopedici);
  • Materassi antidecubito;
  • Apparecchi per fratture, busti, stecche prescritti per la correzione o la cura di malattie o malformazioni fisiche;
  • Stampelle, bastoni, carrozzelle.
La Risoluzione del 16 febbraio 2010 n. 9 ha previsto che anche le spese sostenute per l'acquisto di una parrucca, utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli provocata da trattamenti chemioterapici, possono essere portate in detrazione.


domenica 24 aprile 2011