giovedì 28 aprile 2011

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

L'art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11.

Dette spese sono costituite dalle spese mediche, dalle spese di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche e dalle spese per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Le spese per l'acquisto dei farmaci sono quelle relative alle specialità medicinali, ai farmaci e ai medicinali omeopatici.

Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto scontrino parlante contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Con riferimento alla natura del prodotto le diciture "farmaco" o "medicinale" possono essere indicate anche attraverso sigle o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (OTC, SOP, Omeopatico, Ticket). Il contribuente non deve conservare la ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17/02/2010 n. 10).

Su indicazione del garante della Privacy, lo scontrino non dovrà riportare la denominazione commerciale dei medicinali, bensì il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) (Circolare del 30 luglio 2009 n. 40).

Non sono ammessi in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all'acquisto di integratori alimentari, prodotti fisioterapici, colliri e pomate (Risoluzione del 22 ottobre 2008 n. 396).

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista.
La Circolare del 23 Aprile 1981 n. 14, parte seconda, elenca una serie di terapie ed esami considerate spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati:
  • Esami di laboratorio;
  • Risonanza magnetica nucleare;
  • T.A.C.;
  • Elettroencefalogrammi;
  • Dialisi;
  • Sedute di neuropsichiatria;
  • Psicoterapia;
  • Controlli ordinari sulla salute della persona;
  • Ecografie;
  • Cobaltoterapia;
  • Chiroterapia;
  • Anestesia epidurale;
  • Spese per cure termali (con esclusione delle spese di soggiorno);
  • Inseminazione artificiale;
  • Amniocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale;
  • Iodio-terapia;
  • Elettrocardiogrammi ed ecocardiografia;
  • Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo.

L'agenzia delle Entrate con la Circolare 12 maggio 2000 n. 95, risposta 1.1.4, considera specialistiche anche le spese sostenute per la redazione di perizie medico-legali.

Per la detrazione delle prestazioni di fisioterapia, le prestazioni chiroterapiche e le prestazioni rese dal dietista è necessaria la prescrizione medica.

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici, compresi gli interventi di piccola chirurgia eseguiti ambulatorialmente (day hospital).

Le spese chirurgiche devono essere sostenute per "interventi ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, anche se dovuti ad eventi precedenti di vario genere (malattie tumorali, incendi, incidenti, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone" (Circolare del 23 aprile 1981 n. 14 e Circolare del 28 gennaio 2005 n. 4).

Sono, altresì, detraibili le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie per trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento. Tali spese sono detraibili se intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (Circolare del 01 giugno 1999 n. 122 risposta 1.1.6).

Per le spese sostenute da un anziano ricoverato in un istituto di assistenza, la detrazione spetta solo per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero (Detrazione per prestazioni Casa di Cura).

Le spese per acquisto di protesi sono quelle sostenute per la sostituzione di un organo naturale e quelle sostenute per l'acquisto di mezzi correttivi o ausiliari di un organo menomato nella sua funzionalità (Circolare del 23 aprile 1981 n. 14, parte II, lettera c).

Rientrano in questa categoria:
  • Stimolatori e protesi cardiache, pacemakers;
  • Occhiali da vista e lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino);
  • Liquido per le lenti a contatto;
  • Apparecchi di protesi oculistica;
  • Apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
  • Apparecchi per audiolesi;
  • Arti artificiali;
  • Apparecchi di ortopedia (comprese le scarpe e i tacchi ortopedici);
  • Materassi antidecubito;
  • Apparecchi per fratture, busti, stecche prescritti per la correzione o la cura di malattie o malformazioni fisiche;
  • Stampelle, bastoni, carrozzelle.
La Risoluzione del 16 febbraio 2010 n. 9 ha previsto che anche le spese sostenute per l'acquisto di una parrucca, utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli provocata da trattamenti chemioterapici, possono essere portate in detrazione.


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