mercoledì 21 gennaio 2009

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONA IN DITTA INDIVIDUALE: ADEMPIMENTI

La modificazione di una società di persona in ditta individuale si verifica quando viene a mancare la pluralità dei soci e l'unico socio intende continuare da solo l'attività.

Infatti, può accadere che a causa di recesso, cessione di quota, decesso, donazione della quota, venga meno la pluralità dei soci. In questo caso il codice civile all'art. 2272 prevede lo scioglimento "(...) se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita (...)". Durante il periodo dei sei mesi la società rimane in vita con l'unico socio, continuando a svolgere normalmente la sua attività d'impresa.

Dopo i sei mesi la società si scioglie e il socio che continua l'attività come impresa individuale deve procedere alla liquidazione della società.

Questa trasformazione, come chiarito dalla circolare 47/E del 2006, è una "trasformazione societaria in senso generico", detta anche "involutiva", che differisce da quella prevista dal codice civile per la trasformazione da società di persona a società di capitali. Infatti, nella trasformazione di una società di persona in società di capitali la società continua a esistere sotto altra forma giuridica, mentre nell'involuzione da società di persona a ditta individuale è necessaria l'estinzione della società giacché si è in presenza di due soggetti diversi: persona giuridica e persona fisica.

Non si realizzano plusvalenze qualora l'unico socio, dopo lo scioglimento della società di persona, continua l'attività come ditta individuale mantenendo inalterati i valori dei beni societari, poiché vale la regola della neutralità fiscale.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 329, del 30 luglio 2008, ha chiarito che le società di persone possono liquidare informalmente i rapporti sociali, al contrario delle società di capitali che hanno l'obbligo della liquidazione ordinaria,prevista dall'art. 2275 e seguenti del codice civile.

Il socio che intende proseguire come ditta individuale,
Conclusa la fase dello scioglimento della società, deve osservare i seguenti adempimenti:

1) chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese;
2) iscrivere la ditta individuale al Registro delle Imprese;
3) presentare il modello Iva di variazione dati, indicando nel quadro E la modificazione della società in ditta individuale. Con la presentazione di questo modello, l'Agenzia delle Entrate assegna la nuova partita Iva alla ditta individuale, ed automaticamente cancella la partita Iva della società;
4) presentare, nei termini ordinari e in forma non unificata (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), la dichiarazione dei redditi e dell'Irap della società, fino alla data di scioglimento;
5) presentare, nei termini ordinari e in forma unificata, la dichiarazione dei redditi dell'Irap e dell'Iva, dalla data di scioglimento della società fino al 31 dicembre. Alla dichiarazione Iva devono essere allegati due moduli: uno intestato alla società fino alla data di estinzione e l'altro alla ditta individuale per il periodo successivo.


3 commenti:

Unknown ha detto...

se la soc che si trasforma in ditta è una attivita commerciale come faccio con rimanenze?

Anonimo ha detto...

Ipotizziamo che la snc si modifichi in ditta il 29.03.2010, la liquidazione dell'iva mensile per il mese di marzo come dovrà avvenire: a) totalmente a carico della ditta? b) la società cessata e la ditta nascente presenteranno, per i giorni di competenza, ciascuno la propria liquidazione? in tale ultima ipotesi poiché la società è cessata il 29.03.2010 come farà a pagare il 16.04.2010, mediante modello F24, l'eventuale debito iva del mese di marzo?

Grazie.

Gianfranco

Anonimo ha detto...

Se la snc si trasforma perchè è rimasto un unico socio con la donazione delle quote in quanto fratello, il socio che prosegue come ditta individuale, deve pagare comunque l'imposta di registro sugli immobili della società che fondamendalmente erano già suoi in quanto donate le quote e rimasto unico socio?
Grazie
19.09.2012

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