lunedì 20 aprile 2009

FAMILIARI A CARICO

Il quadro "Familiari a carico" deve essere compilato dai contribuenti con coniuge, figli o altri familiari fiscalmente a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non fiscalmente a carico.

Per i familiari fiscalmente a carico sono previste delle detrazioni d'imposta da determinare come previsto dalle istruzioni dei righi RN6, RN7, RN8 e RN9.

L'importo della detrazione per familiari a carico deve essere rapportata al numero dei mesi per i quali il familiare è rimasto effettivamente a carico.

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di € 2.840,51 devono essere considerati, anche se non indicati nel reddito complessivo:
  • Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalla Santa Sede e dagli Enti gestiti direttamente da Essa.
  • La quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera.
  • Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei "contribuenti minimi".
Sono considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero, il coniuge non legalmente separato e i figli.

Gli altri familiari (coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, genitori) sono considerati fiscalmente a carico a condizione che convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Qualora nell'anno precedente sia variata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Non è prevista la possibilità di ripartire la detrazione liberamente fra i genitori. Pertanto, la detrazione per i figli a carico, deve essere ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore. Tuttavia, i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Naturalmente la detrazione spetta per intero ad un solo genitore quando l'altro è fiscalmente a carico e quando si è in presenza di un solo genitore.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, ovvero se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore non sposato o legalmente ed effettivamente separato.

I contribuenti con almeno quattro figli a carico hanno diritto ad un'ulteriore detrazione pari a € 1.200,00. Tale detrazione spetta anche se l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.


In "UnicoPF2009" è stata introdotta la "colonna 8" utilizzabile dai contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il "bonus straordinario per famiglie". In questa colonna deve essere indicato il reddito complessivo, relativo all'anno 2008, di tutti i familiari a carico. Il reddito del coniuge va sempre indicato, anche se non fiscalmente a carico.

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