
La deducibilità ridotta va confrontata con le limitazioni previste dall'art. 54 del TUIR:
- 2% dei compensi per le spese di alberghi e ristoranti;
- 1% dei compensi per le spese di rappresentanza.
- 50% delle spese per la partecipazione ai convegni (incluse le spese di viaggio e soggiorno).
Per quanto riguarda le spese alberghiere e somministrazione di alimenti, i dottori commercialisti, con la circolare n. 9/IR/2009, in analogia con le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che il limite del 2% sul totale dei compensi deve essere verificato dopo aver dedotto il 25% delle spese alberghiere.
Per le spese di rappresentanza e le spese di partecipazione ai convegni, la posizione dell'IRDEC (Istituto ricerca dei Dottori Commercialisti) diverge da quella dell'Agenzia delle Entrate (Cir. 53/E/08). Secondo i commercialisti queste ultime spese sono disciplinate dall'art. 54 del TUIR, pertanto la loro deducibilità rimane fissata nei limiti dell'1% dei compensi per le spese di rappresentanza e del 50% delle spese sostenute per la partecipazione ai convegni, corsi di aggiornamento e congressi.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate, riportata sulle istruzioni per la redazione del modello UNICO, prevede prima la deducibilità al 75% e successivamente l'assoggettamento ai parametri previsti dall'art. 54. In questo caso, per esempio, le spese di partecipazione a convegni sarebbero deducibili nei limiti del 37,50% (50% del 75%).
Non subiscono limitazioni le seguenti spese, anche se sostenute per prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande:
Per le spese di rappresentanza e le spese di partecipazione ai convegni, la posizione dell'IRDEC (Istituto ricerca dei Dottori Commercialisti) diverge da quella dell'Agenzia delle Entrate (Cir. 53/E/08). Secondo i commercialisti queste ultime spese sono disciplinate dall'art. 54 del TUIR, pertanto la loro deducibilità rimane fissata nei limiti dell'1% dei compensi per le spese di rappresentanza e del 50% delle spese sostenute per la partecipazione ai convegni, corsi di aggiornamento e congressi.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate, riportata sulle istruzioni per la redazione del modello UNICO, prevede prima la deducibilità al 75% e successivamente l'assoggettamento ai parametri previsti dall'art. 54. In questo caso, per esempio, le spese di partecipazione a convegni sarebbero deducibili nei limiti del 37,50% (50% del 75%).
Non subiscono limitazioni le seguenti spese, anche se sostenute per prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande:
- spese sostenute dal committente per conto del professionista, e da quest'ultimo addebitate in fattura;
- spese sostenute per trasferte al di fuori del territorio comunale da parte di dipendenti e collaboratori del professionista (nel rispetto degli importi giornalieri previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR).
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