mercoledì 14 gennaio 2009

DETRAZIONE PER PRESTAZIONI CASA DI CURA O CASA DI RIPOSO

La detrazione del 19% per l'assistenza alle persone non autosufficienti spetta anche quando le prestazioni non sono fornite presso il proprio domicilio. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 397 del 22/10/2008 dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza, sia quelle sostenute per uno o più familiari che possono anche non essere a carico. Il beneficio è calcolato su una spesa massima di Euro 2.100, a condizione che il reddito del richiedente non superi Euro 40.000 (comma 1, lett.i-septies e comma 2, art. 15 DPR 917/86).

Con la Circolare n. 2/E del 2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "
la condizione di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana va riferita ai soggetti che non siano in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti". Deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Si è considerati non autosufficienti anche in presenza di una sola delle predette condizioni, purché lo stato di non autosufficienza sia comprovato da certificazione medica.

La detrazione spetta a condizione che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente da quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dalla casa di cura o di riposo (Circolare n. 10/E del 2005).

Quando la spesa è sostenuta in favore di un familiare, la documentazione fiscale deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e del familiare in favore del quale è sostenuta la spesa.

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