martedì 24 novembre 2009

ACCONTO NOVEMBRE


Entro il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte: Irpef, Ires, Irap, Inps (quota eccedente il minimale).

Il governo, con apposito decreto legge, ha previsto la riduzione dell'acconto Irpef di 20 punti percentuali, dal 99% al 79%. Naturalmente tale minor importo sarà recuperato (ove dovuto) in sede di conguaglio, con il modello Unico2010.

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 17 novembre 2009 ha reso disponibile le regole di applicazione del differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto Irpef per l’anno 2009, come previsto dal decreto approvato dal Governo. L’Agenzia ha chiarito che la riduzione è solo un differimento del versamento e l’acconto Irpef dovuto entro il 30 novembre sarà calcolato sul 79%, anziché al 99%, delle imposte dovute per l'anno pecedente. La differenza sarà in ogni caso versata nel mese di giugno 2010.

Alla riduzione del versamento d’acconto Irpef sono interessati tutti i contribuenti spersone fisiche, quindi anche i lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale. Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento dell’acconto nella misura del 99% spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24. Per i lavoratori dipendenti, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (mod. 730), i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto in misura ridotta applicando il 79%. Nel caso il pagamento dello stipendio o della pensione del mese di novembre sia stato già effettuato senza la riduzione, il sostituto d'imposta provvederà a restituire, nella retribuzione di dicembre, le maggiori somme trattenute.

Per tutte le imposte da versare in acconto è previsto il calcolo con le seguenti modalità:

  • metodo storico: pari al 99% (79% per l’Irpef) delle imposte versate nell’anno d’imposta 2008 per i soggetti Irpef e 100% per i soggetti Ires;

  • metodo previsionale: pari al 99% o al 100% (79% per l’Irpef) delle imposte che si prevede di versare nel modello Unico 2010 per l’anno 2009, rispettivamente per i soggetti Irpef ed Ires.

L’acconto non è dovuto se d’importo inferiore a Euro 51,00 peri soggetti Irpef e a € 20,00 per i soggetti Ires.

Per il versamento dell’acconto si utilizza il modello F24 con i seguenti codici:

  • 4034 per l’acconto Irpef;

  • 3813 per l’acconto Irap;

  • 1799 per l’acconto dell’”imposta sostitutiva minimi”;

  • 2002: per l'acconto Ires.

Il versamento può essere compensato con altri tributi, ma non può essere rateizzato.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata più gli interessi. In questo caso il contribuente può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, versando:

  • entro 30 giorni l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 2,5% (1/12 del 30%) più gli interessi in ragione del 3% annuo;

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 3% annuo.

Nessun commento: