giovedì 19 novembre 2009

COMPENSAZIONI IVA: NOVITA' 2010

L’art. 10 del D.L. 78/2009 anticrisi ha previsto una nuova disciplina per le compensazioni dei crediti Iva.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva avranno a disposizione 3 diverse modalità:

  • Per le compensazioni fino a 10.000 euro annui, si applicano le regole attuali e le compensazioni saranno possibili dal 1/1/2010.
  • L’utilizzo del credito Iva in compensazione, per importi che eccedono i 10.000 euro annui, sarà possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello per la richiesta del credito infrannuale.
  • L’utilizzo del credito in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, sarà possibile solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Soggetti abilitati all’apposizione del visto sono i commercialisti, i consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf e gli esperti tributari iscritti nei ruoli delle camere di commercio dal 1993. In alternativa la dichiarazione può essere sottoscritta dall’organo di controllo, qualora esistente.

Quindi per utilizzare i crediti in compensazione, se superiori a 10.000 annui, bisognerà presentare preventivamente la dichiarazione e attendere il 16 del mese successivo.

Al fine di anticipare la possibilità di utilizzare i crediti, i contribuenti, hanno la facoltà di presentare autonomamente la dichiarazione Iva dal 1° febbraio.

Nel caso di presentazione della dichiarazione entro il 28 febbraio, non saranno tenuti a presentare la comunicazione dei dati Iva.

Per l’invio elle dichiarazioni bisognerà utilizzare esclusivamente i servizi telematici, direttamente o tramite intermediari.

Con l’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, sono state inasprite le sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La sanzione per compensazioni fino a 50.000 euro varia dal 100% al 200% ed è del 200% per importi che superano i 50.000 euro. Inoltre, per queste violazioni, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, che riduce ad un quarto le sanzioni stesse.

Si ricorda che l’importo massimo attualmente utilizzabile è di euro 516.456,90.

Come già detto, dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare il credito Iva in compensazione, per un importo superiore a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere il visto di conformità ad un professionista sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

Il professionista incaricato dell’apposizione del visto dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, comunque non inferiore a 1.032.913,79 euro, e dovrà inviare una comunicazione alla DRE del suo domicilio fiscale.

Il rilascio del visto presuppone la regolare tenuta delle scritture contabili e la correttezza formale della dichiarazione, pertanto il professionista, prima di apporre il visto, dovrà effettuare alcune operazioni di verifica (circolare 134/E del 17/06/1999 § 3.1):

  • riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione (sostanzialmente le fatture registrate);
  • verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva;
  • verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Le stesse verifiche dovrà effettuare l’organo di controllo, qualora sottoscriva la dichiarazione.

La sanzione prevista per il professionista in caso di infedele attestazione va da 258 a 2582 euro.

Sostanzialmente l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni per poter utilizzare l’Iva in compensazione altro non è che un controllo preventivo delle dichiarazioni con oneri a carico del contribuente.

L’effetto della nuova norma è quello di trasferire l’onere dei controlli dall’amministrazione al professionista, scaricando i costi sul contribuente.

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