venerdì 18 dicembre 2009

ACCONTO IVA 2009

L’art. 6, comma 2, della L. 405/90 prevede l’obbligo di corrispondere, entro il 27 dicembre di ogni anno (per il 2009 il 28 dicembre), un acconto Iva calcolato in percentuale sul versamento dovuto per il mese di dicembre (contribuenti mensili) o l’ultimo trimestre (contribuenti trimestrali) dell’anno precedente.

L'acconto è dovuto dai soggetti titolari di partita Iva nel 2008 ed in attività nel periodo d'imposta 2009.

Sono esonerati dal versamento i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:
  • Imposta dovuta inferiore a Euro 103,29;
  • Applicazione del regime agevolato delle nuove iniziative;
  • Applicazione del regime dei "minimi";
  • Effettuazione esclusiva di operazione esenti;
  • Effettuazione esclusiva di operazioni non imponibili;
  • Cessazione attività entro il 30 settembre 2009 (contribuenti trimestrali) ovvero entro il 30 novembre 2009 (contribuenti mensili).

Per calcolare l’acconto Iva sono previsti tre metodi:
  1. metodo storico: per i contribuenti mensili è pari all’88% dell’Iva dovuta nell’ultima liquidazione periodica, al lordo dell'acconto (VH12 X 88%), per i contribuenti trimestrali l'acconto è pari all’Iva dovuta in base alla dichiarazione dell'anno precedente, al lordo dell'acconto [(VH13-VL32+VL33-VL34-VL35)x88%];
  2. metodo previsionale: pari all’88% dell’Iva che si presume di dover versare per la liquidazione periodica del mese di dicembre o nella dichiarazione annuale. Tale metodo espone al rischio di sanzioni, qualora l'acconto versato sia inferiore all'88% dell'imposta dovuta per l'ultima liquidazione dell'anno;
  3. metodo del dato effettivo: pari all’Iva dovuta per il periodo dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali. In tale metodo bisogna tener conto del principio di esigibilità dell'Iva.

Per i contribuenti che nell’anno precedente erano in regime di liquidazione trimestrale e nell’anno in corso sono in regime di liquidazione mensile, l’acconto dovuto è pari a un terzo dell’acconto calcolato sull’Iva dovuta nella dichiarazione annuale dell’anno precedente [(VH13-VL32+VL33-VL34-VL35)x88%]/3.

Per i contribuenti che erano in regime di liquidazione mensile e sono diventati trimestrali, l’acconto dovuto è pari all’88% della somma delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno precedente [(VH10+VH11+VH12)X88%].

Per il versamento dell’acconto Iva si utilizza il modello F24 con i codici 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali. Il versamento può essere compensato con altri tributi, ma non può essere rateizzato.

Per il versamento dell'acconto Iva da parte dei contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1%.

Nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30%, con possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso:
  • sanzione del 2,5% (1/12 del 30%) più interessi del 3% annuo, se il versamento è effettuato entro 30 giorni;
  • sanzione del 3% (1/10 del 30%) più interessi del 3% annuo, se il versamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009.

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