venerdì 30 ottobre 2009

TREMONTI TER

L’art. 5 del D.L. 78/2009 prevede la detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi, effettuati dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imponibile pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto di macchinari ed apparecchiature. La detassazione ha effetti sull’Irpef e sull’Ires, ma non sull’Irap, e si applica attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.


Soggetti beneficiari della c.d. Tremonti-Ter sono i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato, compresi gli enti pubblici e privati aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, ovvero, per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, il beneficio spetta limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata.


I soggetti titolari di attività industriali, a rischio di incidenti sul lavoro, potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

Sono esclusi dal beneficio le persone fisiche esercenti attività agricola, entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e gli esercenti arti e professioni.

Possono beneficiare della detassazione degli investimenti anche le imprese in perdita, seguendo le normali regole per il riporto delle stesse:
  • le imprese neo costituite possono riportarle illimitatamente se realizzate entro i primi tre esercizi;
  • le imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare la perdita in compensazione con i redditi della stessa natura realizzati nei cinque successivi periodi d’imposta;
  • le altre imprese potranno portare in deduzione la perdita dagli eventuali redditi di diversa natura, realizzati esclusivamente nello stesso periodo in cui la perdita si è determinata.

I beni agevolabili sono quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Alcuni di tali beni sono: compressori ad aria o di altro gas; pompe per motori a combustione interna; pompe per la circolazione di olio, acqua e carburante; pompe a mano; pompe per autoveicoli; elettropompe; fornaci e forni elettrici, industriali e da laboratorio; bruciatori; caldaie per riscaldamento; ascensori, montacarichi e scale mobili; gru, argani; carriole; macchine per sollevamento; registratori di cassa; macchine per scrivere; rilegatrici da ufficio; macchine fotocopiatrici; seghetti alternativi; trapani e martelli pneumatici; pulitrici; fresatrici; molatrici; condizionatori d’aria; ventilatori; bilance (escluse quelle di precisione da laboratorio); lavastoviglie (per uso non domestico); trattori agricoli; macchine utensili per la lavorazione dei metalli e di altri materiali (legno, vetro, ecc.); macchine tessili, per cucire e per maglieria; macchine per la preparazione, la concia e la lavorazione di pelli e cuoio; giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi divertimento; apparecchiature per l’allineamento e per il bilanciamento delle ruote. Elenco completo.

Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui il bene non sia stato acquistato dal produttore/rivenditore, purché non sia mai stato utilizzato. In questo caso il venditore deve rilasciare un’attestazione in cui si dichiara che il bene non è mai stato utilizzato. Nel caso di macchinari costruiti in economia, il requisito della novità, sussiste anche se all’interno dei macchinari ci siano componenti usati, a condizione che il valore di tali componenti non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo sostenuto.

L’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da beni nuovi rientranti nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo sostenuto per l’acquisto di questi ultimi beni oggettivamente determinabili (Circolare 44 del 27/10/2009).

Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene oggetto d'investimento e comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'iva qualora sia indetraibile secondo i dettami del DPR 633/72. Dal costo vanno detratti gli eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa.

Per i beni acquisiti in leasing il costo è quello sostenuto dalla società concedente (comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile).

Per i beni costruiti in economia nel costo si comprendono: la mano d’opera diretta; i costi esterni per lavorazioni; i costi industriali direttamente imputabili; gli ammortamenti dei beni impiegati.

Il momento in cui rileva l’agevolazione è quello della consegna o spedizione del bene (anche per i contribuenti in regime dei minimi – che applicano il criterio di cassa) o, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Per l’appalto l'agevolazione si realizza nel periodo dimposta in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio dei lavori.

I beni acquisiti mediante agevolazione non potranno essere ceduti prima del secondo esercizio successivo a quello dell’acquisto: in pratica gli investimenti effettuati nel 2009 non potranno essere ceduti prima del 31/12/2010 e quelli effettuati nel 2010 non potranno essere ceduti prima del 31/12/2011).

In caso di cessione anticipata si deve effettuare una variazione in aumento nel modello per un importo pari alla metà del costo originario del bene.

La revoca non scatta qualora il bene sia ceduto in occasione di operazioni straordinarie in caso di furto. Nel caso di cessione d’azienda la revoca non scatta se la società acquirente s’impegna a mantenere il bene fino alla scadenza del termine di sorveglianza (secondo periodo successivo all’acquisto del bene).

L’agevolazione prevista dalla Tremonti-Ter è cumulabile con altre agevolazioni, poiché non si configura come “aiuto di stato”.

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