domenica 31 gennaio 2010

COMUNICAZIONE DATI IVA

La comunicazione dati Iva, prevista dalle disposizioni contenute nell'art. 8/bis del DPR 322 del 22 luglio 1998, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno (per il 2010 la data di scadenza è fissata per il giorno 1° marzo, poiché il termine scade di domenica).

Nella predetta comunicazione il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, senza tener conto dei versamenti effettuati, del credito annuale precedente, dei rimborsi infrannuali richiesti e delle compensazioni effettuate.

La principale novità, oltre l’esonero previsto per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio è l’introduzione di un nuovo campo (n. 5), nel rigo CD1 delle operazioni attive e nel rigo CD2 delle operazioni passive. In questo nuovo campo devono essere indicati:
  • L’ammontare dei beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,00;
  • Il prezzo di riscatto dei beni strumentali acquisiti in leasing;
  • L’ammontare dei beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni), compresi i canoni di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso.

Non si tratta di un adempimento dichiarativo, bensì di una "comunicazione di dati e notizie", pertanto, in caso di omessa o infedele dichiarazione, non si applicano le relative sanzioni, ma una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. n. 471 del18/12/1997. Peraltro non è prevista la possibilità di rettificare o integrare i dati, che saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

In linea generale, sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva tutti i titolari di partita Iva, anche se nell’anno precedente non hanno effettuato operazioni imponibili.

Esonerati dalla presentazione della comunicazione sono:
  • I contribuenti che nell’anno precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti previste dall’art. 10 del DPR 633/72. Tale esonero non si applica se il contribuente ha effettuato operazioni intracomunitarie o se ha effettuato acquisti per i quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile (acquisto di oro o argento puri, rottami, ecc.)
  • I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 7.000 euro;
  • Le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche e pro-loco;
  • I contribuenti che si sono avvalsi del “regime dei minimi”;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del DPR 917/86 (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni);
  • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda;
  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, per utilizzare il credito Iva in compensazione superiore a € 10.000.

Sono, in ogni caso, esonerate le persone fisiche che hanno realizzato un volume d’affari inferiore a € 25.000.

Per determinare il volume d’affari il contribuente deve far riferimento a tutte le attività esercitate, ance se gestite con contabilità separate, comprendo nel calcolo anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione Iva.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto contabilità separate (anche per opzione) devono presentare un’unica comunicazione riepilogativa di tutte le attività gestite con contabilità separate. Non vanno dichiarati i dati per le attività (separate) per le quali è previsto l’esonero.

Qualora la dichiarazione sia presentata da un intermediario abilitato, questi deve ottemperare ai seguenti adempimenti:
  • Rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico, l’impegno a presentare il modello, precisando se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o dall’intermediario stesso;
  • Rilasciare, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione, sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la ricezione;
  • Conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici.

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