giovedì 25 febbraio 2010

IL MODELLO 730/2010


Il modello 730/2010, per i redditi del 2009, deve essere presentato entro il 30 aprile 2010 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ovvero entro il 31 maggio 2010 ad un Professionista o ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). Il sostituto d'imposta, il Caf o il Professionista rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione del mod. 730.

La documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2014.

I contribuenti che possono presentare il mod. 730 sono:
  1. Pensionati e lavoratori dipendenti;
  2. soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (integrazione salariale, mobilità, ecc.);
  3. soci di cooperative di produzione lavoro;
  4. sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  5. giudici costituzionali, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  6. soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  7. lavoratori con contratto a tempo determinato (nei modi e nei termini previsti dalle istruzioni);
  8. produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, dell'Irap e dell'Iva.

I redditi che si possono dichiarare con il mod. 730:
  1. redditi di lavoro dipendente e/o di pensione;
  2. redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
  3. redditi di terreni e di fabbricati;
  4. redditi di capitale;
  5. redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
  6. alcuni redditi diversi;
  7. alcuni dei redditi soggetti a tassazione separata.

Il modello 730, a differenza del modello Unico, può essere presentato in forma congiunta, qualora almeno uno dei coniugi si trovi nelle condizioni di utilizzare il mod. 730.

Le principali
novità per il modello 730/2010 sono:
  • possibilità di fruire della detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati;
  • proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi, per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità;
  • proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (a tal proposito si ricorda che dal 2010 l'Iva agevolata al 10%, per tali spese, diventa permanente);
  • la possibilità per i soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d’imposta per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati;
  • detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza degli asili nido;
  • opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito compensi per incremento della produttività di scegliere una differente modalità di tassazione;
  • la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile.

Inoltre, sebbene non comprese nell'elenco di cui all'art. 15 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione nr. 9/E del 16/02/2010, ha previsto la detrazione per le spese di acquisto di una parrucca effettuata da coloro che hanno subito una perdita di capelli a seguito di chemioterapia.

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