mercoledì 20 gennaio 2010

COMPENSAZIONI IVA: CHIARIMENTI

Con la circolare n. 1/E del 15/01/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sull’utilizzo in compensazione dei crediti Iva.

Il tetto dei 10.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Il contribuente che nel 2010 presenta:
  • La dichiarazione Iva relativa all’anno 2009 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro;
  • Due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre), con richiesta di compensazione pari a 20.000 e 30.000 euro,
disporrà di un plafond riferito al credito pari a 80.000 euro da utilizzare in F24 con codice tributo 6099/2009 e di un plafond riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro, utilizzabili con i codici tributo 6037 e 6038 (anno riferimento 2010).

La circolare ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano al credito Iva relativo all’anno 2009 e ai crediti trimestrali relativi all’anno 2010. Pertanto, il credito annuale Iva del 2008 e i crediti trimestrali relativi all’anno 2009, potranno essere utilizzati senza i vincoli delle nuove disposizioni (per l’utilizzo dei crediti superiori a 10.000 euro bisogna presentare preventivamente la dichiarazione Iva o il modello Iva TR).

La nuova disposizione sulla compensazione dei crediti Iva riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” (con altri tributi) e non la compensazione “verticale” (Iva da Iva).

Il credito fino a 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione, dal 1° gennaio 2010, senza attendere la presentazione della dichiarazione. Raggiunto tale limite ogni ulteriore compensazione può avvenire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i crediti trimestrali, il limite dei 10.000 euro, dev’essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.

Esempio proposto dalla circolare:
Credito Iva infrannuale primo trimestre € 5000, il contribuente può utilizzare detto importo senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Credito Iva infrannuali secondo trimestre € 8000, il contribuente può utilizzare immediatamente € 5000, mentre per i 3000 euro eccedenti dovrà attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Il contribuente che presenta la dichiarazione senza visto di conformità (potendo utilizzare il credito fino a 15.000 euro), può modificare la propria scelta mediante invio di successiva dichiarazione Iva (correttiva/integrativa), completa del visto, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Se presentata entro il termine di presentazione, non saranno applicate sanzioni.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva che superano l’importo annuo di 10.000 euro, può essere effettuato non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, secondo quanto previsto da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2009, le deleghe contenenti compensazioni Iva possono essere scartate anche per i seguenti motivi:
  1. Importo compensato superiore a 10.000 euro annui senza preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  2. Importo compensato superiore a 15.000 euro annui con dichiarazione non corredata dal visto di conformità;
  3. Importo compensato superiore all’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata.
Per questi motivi è opportuno procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni Iva con alcuni giorni di anticipo, in modo da avere la possibilità di ritrasmetterla, eliminando gli errori, evitando di incorrere nelle relative sanzioni.

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