mercoledì 4 febbraio 2009

BONUS FISCALE PER FAMIGLIE

Aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 27/01/2009 e con la Circolare n. 2/E del 03/02/2009.

Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, all'art. 1, prevede la concessione di un bonus straordinario per il solo 2009 a soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito.

Istruzioni e modelli.

Soggetti beneficiari sono i contribuenti che, nell’anno 2008, hanno conseguito redditi appartenenti alle seguenti categorie:

a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) ivi compresi l'indennità di disoccupazione o di mobilità, poiché percepiti in sostituzione di quelli individuati dalla legge;
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali, ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Il possesso di redditi d'impresa, di lavoro autonomo professionale o di capitali, da parte del richiedente o di un componente il nucleo familiare esclude l'accesso al beneficio.

La misura del bonus varia secondo la composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo familiare, riferiti al periodo d’imposta 2007 o, alternativamente, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:

euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano componenti portatori di handicap (il D.L. 185, in sede di conversione, ha sostituito le parole "in cui vi siano figli a carico del richiedente" con "componenti") ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Per reddito complessivo si considera quello al lordo degli oneri deducibili. Pertanto, si conteggia anche l’abitazione principale e le relative pertinenze.


Importante individuare sia la composizione del nucleo familiare sia i redditi rilevanti per l’erogazione dell’agevolazione.I familiari previsti per la composizione del nucleo familiare per l’erogazione dell’agevolazione sono: il coniuge, anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico (coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, genitori). Questi ultimi devono essere conviventi con il contribuente, ovvero percepire dallo stesso un assegno alimentare non disposto dall’autorità giudiziaria.

Dalla lettura della norma il bonus spetta anche se in famiglia convivono figli o altri familiari che hanno un proprio reddito superiore ai limiti utili per ottenere il beneficio, in quanto non fanno parte del nucleo familiare, poiché non sono fiscalmente a carico.

I familiari per essere considerati a carico non devono percepire redditi superiori a € 2840,51. nella determinazione del reddito sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi esenti da Irpef, ad eccezione dei redditi corrisposti da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Organismi Internazionali e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

In presenza di una coppia separata e non convivente, o di una coppia di fatto, i figli o gli altri familiari a carico, possono far parte di un solo nucleo familiare, scelto liberamente dai genitori. (così come precisato dalla Circolare n. 2/E del 03/02/2009).

Il modello può essere presentato:

1. ai sostituti d’imposta: entro il 28 febbraio 2009 (data differita dal D.L. 185, in precedenza 31/01/2009) se il beneficio è richiesto sulla base del nucleo familiare e del reddito complessivo dell’anno d’imposta 2007, ovvero entro il 31 marzo 2009 qualora il beneficio sia richiesto sulla base del nucleo familiare e del reddito complessivo riferito all’anno d’imposta 2008.


2. telematicamente all’Agenzia delle Entrate: entro il 30 aprile 2009 se il beneficio è richiesto sulla base del nucleo familiare e del reddito complessivo dell’anno d’imposta 2007, ovvero entro il 30 giugno 2009 qualora il beneficio sia richiesto sulla base del nucleo familiare e del reddito complessivo riferito all’anno d’imposta 2008.

3. mediante la dichiarazione dei redditi: per i soggetti tenuti a tale adempimento.

Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali, né per il rilascio della carta acquisti.


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