lunedì 2 febbraio 2009

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza, disciplinate dall’art. 108 del TUIR, dal 1 gennaio 2008, sono interamente deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, purché rispettino i seguenti requisiti (DM 19 novembre 2008):
  • inerenza: spese sostenute al fine di promuovere l’attività svolta. Sono considerate spese di rappresentanza anche quelle sostenute per pubbliche relazioni;
  • ragionevolezza: spese coerenti con le pratiche commerciali del settore, sostenute allo scopo di generare, anche potenzialmente, maggiori ricavi per l’impresa;
  • congruità: limiti alla deducibilità in relazione ai ricavi:

entro l'1,3% fino a € 10.000.000
entro lo 0,5% per la parte eccedente e fino a € 50.000.000
entro lo 0,1% per la parte eccedente € 50.000.000.

Nel calcolo dell’importo deducibile non si tiene conto delle spese di costo inferiore a € 50,00 integralmente deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.

Secondo il DM 29/11/2008 sono da considerare spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dell'impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.


Le imprese di nuova costituzione possono dedurre le spese nell'anno di conseguimento dei primi ricavi, e riportare le eventuali eccedenze negli esercizi successivi.

L'Iva no
n segue lo stesso criterio delle imposte sui redditi, creando non poche confusioni. Infatti, l'art. 19-bis-1, lett. h), del DPR 633/72 prevede che sono indetraibili le spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, l'importo minimo integralmente deducibile è pari a 50,00 euro mentre l'Iva è integralmente detraibile su beni di costo inferiore a 25,82 euro.


Nessun commento: