giovedì 19 marzo 2009

IL LIBRO SOCI VA IN SOFFITTA

Entro il 30 marzo 2009 gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili devono comunicare al Registro delle Imprese, telematicamente (ovvero su supporto informatico), i dati relativi al capitale sociale, le generalità dei soci e il loro domicilio, le quote di partecipazione e i versamenti effettuati.

Ciò è necessario dopo l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del libro soci, poiché il Registro delle Imprese è l'unica fonte di riferimento per i rapporti fra soci e società e fra soci e soggetti terzi.

La "
dichiarazione di allineamento" fra le risultanze del libro soci sarà effettuata utilizzando la modulistica del Registro delle Imprese: intercalare "S" da allegare al modulo "B", con l'indicazione nelle note che trattasi di "dichiarazione resa ai sensi dell'art. 16, comma 12-undecies, della legge 28 gennaio 2009, n. 2".

La dichiarazione, in assenza di variazioni, non dovrà essere ripetuta. A tal proposito è stato eliminato l'obbligo di allegare (o di confermare) l'elenco soci al bilancio d'esercizio precedente.

L'allineamento, posto a carico degli amministratori della società, sarà effettuato mediante utilizzo del software utilizzato per l'invio delle pratiche alla CCIAA, utilizzando la smart card del rappresentante legale. Tuttavia l'amministratore potrà affidare il mandato ad un professionista per la predisposizione e spedizione telematica della pratica al Registro delle Imprese.

E' appena il caso di ricordare l'opportunità di verificare attentamente i dati da inserire nella "dichiarazione di allineamento".

Sono obbligati a comunicare i dati dei soci anche le società in liquidazione. In questo caso responsabile della comunicazione è il liquidatore.

L'obbligo non riguarda le cooperative a responsabilità limitata che continueranno ad usare il libro soci.

La comunicazione, se regolarmente inviata entro il 30 marzo, sarà effettuata in esenzione di bollo e di diritti di segreteria.

La comunicazione effettuata in ritardo sarà sottoposta a imposta di bollo di € 65 e ai diritti di segreteria di € 30. In quest'ultimo caso agli amministratori sarà comminata la sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile (da 206 a 2065 euro, per ciascun componente dell'organo amministrativo, oblazionabile con 412 euro). Stesse sanzioni sono previste per il collegio sindacale, qualora non provveda all'adempimento, in caso di omissione degli amministratori.

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