L'importo della detrazione per gli inquilini che pagano l'affitto per la casa destinata ad abitazione principale è di
€ 300,00 per redditi fino a € 15.493,71 annui;
€ 150,00 per redditi compresi fra € 15.493,72 ed € 30987,41.
Tale beneficio spetta anche per contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998.
Lo sconto spetta, inoltre, anche nel caso in cui nel contratto, pur stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge 431/98, non è menzionata tale legge ovvero è indicata la normativa precedente.
Queste le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008.
Gli sconti fiscali hanno effetto dal 2007 e possono essere fruiti già nei modelli Unico2008 e 730/2008.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Post più visitati ultimi 7 giorni
- COMMISSIONE di MASSIMO SCOPERTO
- ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
- IL MODELLO 730/2010
- MODELLO 730/2010. ADEMPIMENTI E SCADENZE
- I CRITERI CHE REGOLANO L'IMPOSIZIONE FISCALE IN ITALIA
- AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA
- ACCONTO IVA 2009
- Rivoluzione assegni. Tutti non trasferibili
- CEDOLARE SECCA
- Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Post più visitati
- TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONA IN DITTA INDIVIDUALE: ADEMPIMENTI
- RIVALUTAZIONE TERRENI
- SPESE DI RAPPRESENTANZA PROFESSIONISTI
- LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSTA NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
- DETRAZIONE PER PRESTAZIONI CASA DI CURA O CASA DI RIPOSO
- La confusione della detraibilità IVA auto.
- Buon Natale e Felice Anno Nuovo
- FAMILIARI A CARICO
- DETRAZIONE SPESE SANITARIE
- ISTAT Mensile
Nessun commento:
Posta un commento