mercoledì 19 novembre 2008

REGIME DEI MINIMI

Il “regime dei minimi” (chiamato anche forfettone) è previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 244/2007. Comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito d’impresa, arte o professione (determinato come differenza tra ricavi e costi). Dal reddito possono essere dedotti solo i contributi previdenziali obbligatori e detratte le eventuali ritenute d’acconto subite. Tale regime può essere utilizzato dai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti nell’anno precedente:

1. essere persona fisica residente in Italia esercente attività d’impresa, arte e professione;
2. aver conseguito ricavi fino a Euro 30.000,00 (ragguagliati ad anno);
3. non aver avuto lavoratori dipendenti (sono ammessi lavoratori occasionali);
4. non aver effettuato operazioni all’esportazione;
5. non avere partecipazione in società trasparenti;
6. non aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali fino a Euro 15.000,00 (sono compresi i canoni di locazione e/o di leasing). Con il superamento di detto limite non si perdono le agevolazioni dei “minimi” nell’anno in corso. I beni promiscui rilevano nella misura del 50%. Sono esclusi i beni in comodato gratuito e le attività immateriali (es. avviamento). I beni sono interamente deducibili nell’anno in cui sono stati pagati.

I vantaggi del regime dei minimi sono:

1. esclusione dall’IVA (con conseguente preclusione alla detrazione dell’IVA sugli acquisti);
2. esclusione dall’l’IRAP;
3. esclusione dagli Studi di Settore;
4. utilizza del criterio di cassa (i compensi sono dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono percepiti e le spese nell'esercizio in cui sono sostenute);
5. esonero dagli adempimenti Iva e dalla tenuta dei registri contabili.

Gli svantaggi per chi opta per il “forfettone” sono la restituzione di parte dell’iva detratta, utilizzando il meccanismo della rettifica che riguarda:

1. merci in rimanenza al 31 dicembre dell’anno precedente;
2. beni strumentali (esclusi quelli con coefficiente maggiore del 25%) purché entrati in funzione nel corso dell’anno precedente.

Hanno convenienza ad utilizzare l’istituto del regime agevolato dei “minimi” principalmente le imprese e i professionisti che hanno clienti privati e i contribuenti che avendo altri redditi evitano il cumulo dei redditi (lavoratori dipendenti e pensionati che intendono aprire una Partita Iva).

L’agevolazione cessa dall’anno successivo a quello del superamento del tetto di ricavi di Euro 30.000,00.

Tuttavia, se nel corso del periodo d’imposta si supera del 50% il limite di Euro 30.000,00 di ricavi (Euro 45.000,00), il contribuente esce dal regime agevolato nello stesso periodo d’imposta. Con la conseguenza di:

a) Applicare l’IVA sulle operazioni già effettuate (scorporando l’IVA dai corrispettivi indicati in fattura) e addebitandola sui ricavi successivi al superamento della soglia di 45.000,00 euro.
b) Istituire i registri contabili obbligatori;
c) Effettuare le liquidazioni periodiche.

Il contribuente in regime agevolato dei minimi nella fattura emessa deve scrivere “
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, L. 244/2007”.

Sulla fattura di importo superiore a € 77,47 deve essere apposta la marca da bollo di € 1,81 (Circolare n. 7 del 28/01/2008 § 6.4).

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