venerdì 17 aprile 2009

LA DONAZIONE DELL’AZIENDA

L’art. 58, comma 1, del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR) dispone "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa".

Questa disposizione intende favorire il passaggio generazionale dell’azienda da parte dell’imprenditore individuale a soggetti terzi, indipendentemente dal grado di parentela che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda.

La plusvalenza, che in assenza della disposizione in commento avrebbe realizzato il donante, resta allo stato latente e concorrerà alla formazione del reddito da parte del donatario all’atto della cessione dell’azienda o dei singoli beni che la compongono.

In ipotesi di donazione dell’azienda dall’imprenditore a due o più figli, si avrebbe una società di fatto, che può essere regolarizzata con una delle società regolate dal codice civile. Infatti, l’art. 170 del TUIR
, comma 1, dispone che: “La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. Naturalmente trovano applicazione anche tutte le altre disposizioni previste dal citato art. 170 del TUIR.

L’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/90 (TUS)
si “applica ai discendenti e al coniuge a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza del beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.

Qualora l’azienda trasferita possieda beni immobili, su tali beni, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente del 2% e 1%.

Non si ha decadenza dall’agevolazione se il beneficiario conferisce l’azienda o la partecipazione in un’altra società. La condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è da ritenersi assolta nell’ipotesi in cui, prima del decorso dei cinque anni dalla data di donazione o successione, il beneficiario conferisce l’azienda:
a) in una società di persona;
b) in una società di capitali, purché le azioni o le quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire il controllo dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 237/E del 2002
, ha riconosciuto che la previsione contenuta nella L. 383/2001 è applicabile anche quando il donatario è soggetto diverso da una persona fisica.

La donazione d’azienda è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Adempimenti

Dichiarazione Iva
La prosecuzione dell’impresa da parte dei beneficiari comporta una continuità tra l’attività esercitata dall’imprenditore donante e quella del donatario. Pertanto quest’ultimo deve assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle operazioni effettuate anche dal donante.

Il donatario deve presentare il modello composto da frontespizio e da due moduli: quello relativo al donante, fino alla data della donazione e quello del donatario da tale data fino alla fine dell’esercizio.

Dichiarazione dei redditi
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi non si pongono particolari problemi. Infatti, il donante dichiarerà il reddito conseguito fino alla data della donazione e il donatario dichiarerà il reddito conseguito nel periodo successivo.

Le comunicazioni
Entro trenta giorni dalla data di donazione, i beneficiari del trasferimento devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività, barrando la casella “E” che identifica la “donazione d’azienda” e indicando il numero di partita Iva del donante, che, sarà automaticamente cancellato.

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