venerdì 21 gennaio 2011

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'art. 1, comma 6, della Legge 168 del 22 aprile 1982, dispone che le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa spettano a condizione che non si possegga altra idonea abitazione nel territorio comunale ove è ubicato l'immobile.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 52/2010, confermando la sentenza dei giudici di primo grado ha concesso le agevolazioni prima casa ad un contribuente proprietario di altra abitazione non idonea a soddisfare gli elementari bisogni abitativi.

I giudici di secondo grado hanno affermato che le condizioni del secondo immobile erano idonee a poterlo classificare come "idonea abitazione". Nel caso discusso dalla Commissione Tributaria Regionale, l'immobile, situato in aperta campagna, distante dal centro abitato e privo di servizio idrico, non ha le caratteristiche di una normale abitazione.

Il legislatore, non a caso, ha fatto riferimento ad una idonea abitazione per ottenere i benefici, se così non fosse, avrebbe semplicemente detto che "le agevolazioni spettano a condizione che non si possegga altra abitazione nel territorio (...)".

La norma agevolativa, nel prevedere che il contribuente non debba avere altra abitazione, non fa riferimento ad una disponibilità meramente oggettiva, ma ha inteso che l'altro immobile sia effettivamente idoneo ad essere abitato, tenendo conto della presenza di tutte quelle "indispensibili minime condizioni che lo redano adatto a soddisfare le ragionevoli e usuali esigenze di vita dell'acquirente".

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