mercoledì 18 giugno 2008

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

L’art. 1, comma 37, della legge 244 del 24/12/2008 (finanziaria 2008) ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per destinazione (immobili che, indipendentemente dalla categoria catastale, sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività commerciale) dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

La qualifica di imprenditore individuale deve esistere al 1/1/2008, data da cui ha effetto l’esclusione degli immobili.

L’agevolazione consente agli imprenditori individuali di estromettere dall’impresa gli immobili strumentali per destinazione posseduti al 30/11/2007.

Il beneficio si ottiene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, calcolata sulla differenza fra il valore catastale e il costo fiscale dell’immobile. Per gli immobili la cui cessione è soggetta a IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore catastale dell’immobile.

Normalmente, la cessione è soggetta a Iva quando, all’atto dell’acquisto è stata operata la detrazione dell’imposta, sono escluse dall’IVA le estromissioni di beni acquistati da privati o provenienti dalla sfera personale dell’imprenditore.

L’opzione per l’esclusione degli immobili dal patrimonio dell’impresa deve essere esercitata entro il 30/04/2008. Per tale opzione assume rilevanza il comportamento concludente dell’imprenditore (estromissione dal registro dei beni ammortizzabili e/o da libro giornale).

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2008, ovvero in tre rate. La prima pari al 40% del totale da versarsi entro il 31/7/2008 e le successive due rate, di pari importo, entro il 16/12/2008 e il 16/3/2009, maggiorate degli interessi del 3% annuo.

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