giovedì 24 luglio 2008

RITORNO AL PASSATO PER GLI ASSEGNI


Il Decreto Legge n. 112/08, in vigore dal 25 giugno, ha riproposto la soglia di € 12.500 per i pagamenti in contanti e con assegni bancari, postali e circolari trasferibili nonché per il saldo dei libretti di deposito al portatore. Inoltre, lo stesso D.L. 112/08 ha eliminato l’obbligo di inserire il codice fiscale nelle girate degli assegni “trasferibili”.

Permane l’obbligo, da parte delle banche, di rilasciare carnet assegni “non trasferibili”. Per ottenere carnet “liberi” bisogna fare richiesta scritta alla banca e pagare un’imposta di bollo di € 1,5 per ogni assegno (€ 15,00 per un carnet da 10 assegni).


Eliminati alcuni obblighi per il Professionista.

Lo stesso D.L. 112/08 ha cancellato le norme che prevedevano la tracciabilità dei pagamenti ai professionisti. Infatti, l’art. 32, comma 3, ha abrogato un duplice obbligo:

  • tenere un conto corrente per l’attività (era ammissibile anche un conto corrente promiscuo fra sfera privata e attività), dove far transitare gli incassi e i pagamenti dell’attività professionale, senza un limite minimo. Il professionista era tenuto a versare anche gli incassi di piccolo importo e ad effettuare qualsiasi spesa mediante conto corrente. In teoria la vecchia norma imponeva l’obbligo di versare anche un solo Euro.
  • incassare i compensi esclusivamente con strumenti tracciabili e non in contanti. Il limite della tracciabilità era di € 1.000,00 fino al 30 giugno 2008 e di € 500,00 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, successivamente sarebbe stato di € 100,00.
Tuttavia, nonostante l’abrogazione dell’obbligo di tenuta del conto corrente, il professionista deve prestare attenzione ai prelevamenti dal conto corrente, poiché permane la norma per cui eventuali prelievi ingiustificati (non riconducibili ad esigenze familiari) saranno considerati compensi.

Per il principio del “favor rei” (il contribuente non può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che non è più considerato punibile da una legge successiva), le eventuali violazioni commesse non saranno sanzionate, e se già sanzionate, saranno depenalizzate, salvo che non siano state già pagate a seguito di un provvedimento definitivo.

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