lunedì 6 ottobre 2008

LA PROGRESSIVITA' COME MEDIAZIONE FRA INTERESSE FISCALE E CAPACITA' CONTRIBUTIVA

La disposizione del 1° comma dell’art. 53 della Costituzione Contiene una norma “bisemantica”, destinata ad indicare un interesse della comunità alla configurazione efficace ed efficiente del sistema tributario, ai fini della ottimizzazione del gettito fiscale, ed un interesse garantistico in funzione difensiva della sfera individuale. Quest’attitudine alla ricostruzione duale della norma costituzionale sta ad indicare non tanto la portata bivalente del principio di capacità contributiva, quanto piuttosto la coesistenza di una dualità assiologia in una stessa regola costituzionale.

In termini generali la progressività costituisce un meccanismo di riparto del carico fiscale chiaramente destinato a produrre risultati redistributivi tra i consociati, in quanto produce un depauperamento patrimoniale più che proporzionale nei soggetti dotati di maggiore ricchezza ed un depauperamento meno che proporzionale nei soggetti meno abbienti.

Attraverso il processo di redistribuzione del reddito nazionale, l’imposizione progressiva, si propone di ridurre le differenze tra i membri di una società. È, infatti, intuitivo che una distribuzione del carico fiscale sbilanciata a favore delle categorie sottoprotette costituisce un momento fondamentale del processo di realizzazione delle pari opportunità tra i membri della comunità.

Esiste, dunque, una correlazione significativa tra il secondo comma dell’art. 3 ed il secondo comma dell’art. 53 della Costituzione.

Il principio di progressività si presenta in sostanza come uno degli strumenti che concorrono alla realizzazione di quel progetto di perpetua e costante trasformazione della società destinato ad eliminare, di volta in volta, gli ostacoli di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana (art. 3, co. 2, Cost.).
Il principio della progressività costituisce una vera e propria specificazione del principio cosiddetto dell’eguaglianza sostanziale delineato dall’articolo 3, comma 2, Costituzione.

Così appare possibile rintracciare una consonanza della progressività con la regola formulata dal primo comma dell’art. 53: la progressività esprime l’opzione costituzionale verso un criterio redistributivo del reddito tra i membri della comunità (criterio della capacità contributiva) funzionale a un disegno di trasformazione della società coerente con il progetto evocato dalla norma formulata nell’art. 3, 2° comma, Costituzione e dunque destinato ad accentuare il processo di evoluzione sociale (nozione “progressista” dell’interesse fiscale).

La progressività costituisce un principio che nella nostra Costituzione assume una portata essenzialmente programmatica, in quanto rivolto a indicare una linea di costruzione del “sistema tributario” e non anche a fornire un parametro univoco del sindacato di legittimità costituzionale sulla disciplina dei tributi.

Entrambi i valori costituzionali previsti dall’art. 53 sono criteri di massima che non impongono vincoli rigorosi al legislatore ordinario, ma esprimono i punti cardinali idonei a marcare l’orizzonte rispetto al quale deve procedere l’attività legislativa.

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