mercoledì 1 ottobre 2008

L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI



Art. 53, 2° comma. Il principio della progressività tributaria


Il sistema tributario italiano, a norma dell’art. 53 della Costituzione, “è informato a criteri di progressività”. Ciò non vieta che ci siano tributi proporzionali o fissi, nel senso che la progressività va verificata nel complesso e non valutata caso per caso (1).

Nell’attuale sistema la prevalenza delle imposte indirette (I.V.A.) su quelle dirette (IRE, IRES, IRAP), finisce con il rendere quasi inefficace il criterio della progressività.

D’altronde, per quanto riguarda la progressività delle imposte, la norma costituzionale non menziona uno specifico tributo, ma si riferisce genericamente a tutto il sistema tributario. Inoltre il Costituente non prescrive esattamente un sistema tributario “progressivo” ma “informato a criteri di progressività”: non si è davanti a un vincolo costituzionale a favore di aliquote progressive. È evidente, invece, il contrario: con l’uso della parola “criteri” – al plurale – la Costituzione prende atto dell’esistenza di più strade logicamente percorribili per giungere all’obiettivo di un sistema tributario tendenzialmente progressivo. Ciò è confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in numerose pronunce ha precisato che “la norma costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo” (C. Cost., sent. n. 128/1966, ma affermazioni assolutamente coincidenti sono state formulate dalla Corte anche nelle sentenze n. 12/1960, 30/1964, 159/1985, 102/1993, 238/1993, 500/1993, 263/1994, 107/1995, 143/1995, 21/1996, nonché nell’ordinanza n. 377/1996). Ne consegue, dunque, che una specifica imposta possa certamente non avere un carattere progressivo, come confermato a chiare lettere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 23/1968: “a proposito della progressività, inoltre, … si é precisato che codesto principio ha ragione di essere solo in rapporto al sistema fiscale nel suo complesso e non già in relazione ai singoli tributi, con la conseguenza che sono certamente consentite imposizioni ispirate a principi diversi.” Quindi, la Costituzione non dà per scontato che l’unica tecnica per raggiungere la progressività debba necessariamente essere la presenza di un sistema di aliquote crescenti: si può legittimamente cercare di ideare strutture tali da assicurare differenti “criteri” di progressività.

(1) Corte Costituzionale, sent. n. 128/1966, n. 12/1960, n. 30/1964, n. 159/1985, n. 102/1993, n. 238/1993, n. 500/1993, n. 263/1994, n. 107/1995, n. 143/1995, n. 21/1996.


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