L'art. 23, comma 1-bis, del decreto milleproroghe contiene una norma interpretativa che definisce i fabbricati rurali esenti dall'ICI.
Il carattere interpretativo della norma fa venir meno la tassazione Ici dei fabbricati rurali, per mancanza del presupposto impositivo. Pertanto la tassazione è esclusa sin dall'istituzione dell'imposta (1993).
Peraltro, i fabbricati rurali non sono mai stati soggetti ad Ici. Il legislatore è intervenuto a seguito di due sentenze della Corte di Cassazione (n. 15321 del 10/06/2008 e n. 23596 del 15/09/2008), e di una circolare dell'Anci (n. 141/08) che sostenevano il contrario.
Quindi se le costruzioni rientrano nei parametri fissati dal predetto art. 9, i fabbricati sono da considerarsi rurali ed esclusi dalla tassazione Ici.
Ai fini dell'esenzione Ici non rilevano né la classificazione catastale (fabbricati iscritti nel Catasto fabbricati alle categorie A/3, D1, D8 o D10), né la posizione urbanistica (zona agricola o residenziale per esigenze connesse all'attività agricola o produttiva).
I contribuenti che hanno versato l'Ici sui fabbricati rurali possono richiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dalla data di versamento.
Occorre precisare che per i fabbricati destinati alla valorizzazione, manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, l'art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007 ha previsto che "non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo d'imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi d'imposta precedenti al 2008". Tuttavia su tale articolo è stato chiesto un giudizio di legittimità costituzionale dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.
La norma di interpretazione autentica si ripercuoterà anche sui contenziosi pendenti. Infatti, i giudici tributari, dopo aver costatato che il fabbricato ha i requisiti della ruralità, dovrà applicare la norma che esclude la tassazione Ici per dette costruzioni.
La norma interpretativa contenuta nel decreto milleproroghe dispone: "non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili in catasto per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/93, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 1994.".
Quindi se le costruzioni rientrano nei parametri fissati dal predetto art. 9, i fabbricati sono da considerarsi rurali ed esclusi dalla tassazione Ici.
Ai fini dell'esenzione Ici non rilevano né la classificazione catastale (fabbricati iscritti nel Catasto fabbricati alle categorie A/3, D1, D8 o D10), né la posizione urbanistica (zona agricola o residenziale per esigenze connesse all'attività agricola o produttiva).
I contribuenti che hanno versato l'Ici sui fabbricati rurali possono richiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dalla data di versamento.
Occorre precisare che per i fabbricati destinati alla valorizzazione, manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, l'art. 2, comma 4, della legge n. 244/2007 ha previsto che "non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo d'imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi d'imposta precedenti al 2008". Tuttavia su tale articolo è stato chiesto un giudizio di legittimità costituzionale dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.
La norma di interpretazione autentica si ripercuoterà anche sui contenziosi pendenti. Infatti, i giudici tributari, dopo aver costatato che il fabbricato ha i requisiti della ruralità, dovrà applicare la norma che esclude la tassazione Ici per dette costruzioni.
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