martedì 6 aprile 2010

NOTIFICA ATTO AL RAPPRESENTANTE LEGALE

E' nullo l'atto notificato al rappresentante legale della società se, nel recapito postale, non è indicata la qualifica.

A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa con la sentenza 241/1/09.

Secondo la sentenza della Ctp di Pisa è nullo l'avviso di accertamento notificato, a mezzo posta, al domicilio di una persona fisica senza indicare che la stessa rivesta la qualifica di rappresentante legale della società, così come indicato nell'atto.

La nullità della notifica è rilevabile d'ufficio.

L'art. 145, comma 1, del codice di procedura civile nel prevedere che la notifica può essere effettuata personalmente alla persona fisica che rappresenta la società, indica anche le condizioni: "
nell'atto da notificare ne sia indicata la qualifica e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

Nella notifica a mezzo posta tale indicazioni devono essere riportate anche sul plico contenente l'atto da notificare.

In caso contrario non si comprenderebbe il motivo per cui la norma ha previsto tali indicazioni. L'art. 145 del cpc è tale da consentire all'interessato di capire, al momento di ricezione del plico, se l'atto è diretto alla persona fisica o alla società.

La sentenza ha precisato che la notifica non sarebbe nulla se, anzichè per mezzo dell'Ufficio Postale, fosse stata notificata direttamente. Infatti, in questo caso, la persona fisica constaterebbe immediatamente il soggetto cui è diretto l'accertamento.

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