venerdì 2 aprile 2010

PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI FISCALI

Con il decreto "milleproroghe" sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali, previste dalla legge 604/54, per l'acquisto di terreni da parte della "piccola proprietà contadina".

Quindi fino al 31 dicembre 2010 i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali e le società agricole che hanno la stessa qualifica prevista dal D.Lgs. 99/04, pagheranno l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria in misura fissa (Euro 168,00), mentre l'imposta catastale sarà corrisposta nella misura dell'1%.

Per accedere alle agevolazioni, l'acquirente, deve rispettare alcuni vincoli:
  • la totalità dei fondi, compreso quello acquistato, non deve superare di oltre un terzo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare. Queste condizioni non si applicano agli imprenditori agricoli professionali;
  • deve dedicare abitualmente la propria attività manuale alla coltivazione della terra;
  • nel biennio precedente non deve aver venduto fondi rustici di superficie superiore ad un ettaro.
L'agevolazione decade se, nei cinque anni successivi all'acquisto, il terreno è ceduto volontariamente o l'acquirente smette di coltivarlo. E' consentito il trasferimento ai familiari e alle società di persone che abbiano come soci i familiari.

Per usufruire dell'agevolazione bisogna indicare nell'atto di compravendita che intende avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge 604/1954, e deve fornire il certificato rilasciato dall'ufficio provinciale dell'agricoltura, attestante che il soggetto è coltivatore diretto e che l'estensione del terreno è in linea con i limiti previsti.

Può essere presentato un certificato provvisorio con l'obbligo di produrre il certificato definitivo entro i tre anni successivi.


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