sabato 22 maggio 2010

LA DICHIARAZIONE ICI NON ANCORA IN SOFFITTA

La dichiarazione Ici è un adempimento spesso dimenticato in quanto la presentazione è, prevista dopo che l'imposta è stata versata nell'anno precedente. Peraltro la presentazione non è prevista annualmente.

Tale adempimento è ancora più trascurato dopo l'entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 che ha eliminato la presentazione della dichiarazione ICI per la compravendita degli immobili.

Attualmente la dichiarazione ICI è obbligatoria solo per alcuni casi:
  • l'atto di compravendita riguarda le aree fabbricabili;
  • l'area è divenuta fabbricabile dopo la demolizione del fabbricato;
  • assegnazione al socio di una cooperativa edilizia in via provvisoria;
  • il fabbricato varia la sua destinazione (abitazione principale, locazione, comodato, ecc.);
  • il terreno agricolo diventa area fabbricabile o viceversa;
  • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, all'esclusione dell'ICI o alla riduzione ICI a seguito della dichiarzione di inagibilità;
  • perdita del requisito della ruralità del terreno;
  • variazione d'uso dellimmobile;
  • riunione d'usufrutto sull'immobile;
  • l'immobile è dichiarato di interesse storico o artistico;
  • acquisizione o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
  • vendita dell'immobile all'asta giudiziaria nell'ambito di procedure fallimentari.
La dichiarazione deve essere presentata nel comune dove è ubicato l'immobile, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo in cui si sono verificate le variazioni.

Tuttavia alcuni comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono stabilire termini diversi per la presentazione della dichiarazione ICI.

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