lunedì 7 gennaio 2013

PERDITE SU CEDITI



Il D.L. 83/12 ha modificato l’art. 101, comma 5, del DPR917/86 (TUIR) rendendo più favorevole al contribuente la deduzione delle perdite su crediti stabilendo che “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”.

Il credito si considera di modesta entità  quando ammonta ad un importo non superiore a Euro 2.500 per la quasi totalità delle imprese (Euro 5.000 per le imprese con volume d’affari superiore a Euro 300.000.000 Art. 27,comma 10, D.L. 185/2008).


Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. 

La mancata corresponsione del debito da parte del cliente permette al creditore  di dedurre la perdita senza dover documentare le ragioni del mancato pagamento.
 

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