Il D.L. 83/12 ha modificato l’art. 101, comma 5, del DPR917/86 (TUIR) rendendo più favorevole al contribuente la deduzione delle perdite
su crediti stabilendo che “Gli elementi
certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità
e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso”.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a Euro
2.500 per la quasi totalità delle imprese (Euro 5.000 per le imprese con volume
d’affari superiore a Euro 300.000.000 Art. 27,comma 10, D.L. 185/2008).
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il
diritto alla riscossione del credito è prescritto.
La mancata corresponsione del debito da parte del cliente
permette al creditore di dedurre la
perdita senza dover documentare le ragioni del mancato pagamento.
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