martedì 8 gennaio 2013

IVA NELLE CESSIONI IMMOBILI

Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina IVA nelle cessioni di fabbricati (art. 10, n. 8 – 8/bis – 8/ter DPR 633/72).

Dal 26 giugno 2012 il costruttore (o ristrutturatore) del fabbricato abitativo può applicare l’Iva sulla cessione degli immobili abitativi anche dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, a seguito di opzione da effettuare nell’atto di cessione dell’immobile.

Per le cessioni di fabbricati strumentali, da parte delle imprese costruttrici (o restauratrici) è innalzato da 4 a 5 anni il periodo per il quale la cessione è sempre soggetta ad Iva. Successivamente è stabilito un naturale regime di esenzione con possibilità di applicare l’Iva a seguito di esplicita opzione.

Il regime naturale di esenzione sarà applicato anche alle cessione eseguite a soggetti privati o a soggetti che detraggono l’imposta in misura inferiore al 25% (di solito soggetti esenti Iva come medici, case di riposo, ecc.).

Prespetti esemplificativi





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